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Emergenza COVID-19 – Comunicato stampa n. 27 – D.L. 23/2020 – Finanziamenti fino a 25.000 euro. Chiarimenti.

Gentile Cliente,

come già specificato con informativa n. 25 alla quale si rimanda, il D.L. 23/2020 prevede, per i nuovi finanziamenti di importo non superiore ad € 25.000,00 richiesti da piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti l’attività di impresa arti o professioni la cui impresa è stata danneggiata dalla emergenza COVID-19, la possibilità di ottenere la garanzia del 100% del fondo centrale di garanzia.

Prima di scaricare il modulo di richiesta di garanzia (Allegato) è importante sapere che:

  1. Scegliere di contrarre nuovi debiti senza una adeguata analisi della propria situazione non garantisce la continuità aziendale. Anzi, nel medio termine, potrebbe anche rivelarsi controproducente.
  2. Oggi più che mai la speranza di vita delle aziende è legata a questi fattori:
    • effettuare un’analisi dell’impatto della crisi in corso sulla propria realtà, per avere la consapevolezza della situazione;
    • reagire rapidamente al cambiamento, impostare una strategia o un piano di azione, anche facendo scelte radicali per adattare la propria realtà alle mutate condizioni del mercato;
    • garantire la capacità dell’impresa di continuare a operare in un arco temporale minimo di dodici mesi; fare una previsione dei flussi di cassa ragionevolmente attendibili in un arco temporale di 6/12 mesi (incassi prospettici e uscite finanziarie per impegni già presi);
    • saper valutare la solvibilità dei propri clienti: in un momento in cui la crisi di liquidità rischia di paralizzare le aziende non basta lavorare ma è di vitale importanza saper valutare quali clienti saranno in grado di onorare i propri debiti; né più né meno di quello che le fanno le banche quando prestano il denaro;
    • saper spiegare/raccontare il progetto di business, o anche semplicemente come si pensa di uscire dalla crisi, ai nostri partner di riferimento (le banche che ci presteranno i soldi, i fornitori che dovranno fidarsi di noi, ecc.) con argomentazioni convincenti e sostenute da numeri attendibili.
  3. NON È VERO che la banca concederà il finanziamento senza fare alcuna istruttoria. L’assenza di istruttoria di cui si sente tanto parlare non è quella della banca ma quella del fondo centrale di garanzia e, come vedremo, anche in questo caso una minima istruttoria c’è sempre.
  4. Questo tipo di finanziamenti vede infatti coinvolti tre soggetti:
    • L’imprenditore / professionista che chiede i soldi (FINANZIATO);
    • L’istituto di credito (banca) che glieli presta (FINANZIATORE);
    • L’istituto centrale di garanzia (GARANTE) che presta la garanzia a favore della banca (FINANZIATORE) nel caso in cui l’imprenditore/professionista (FINANZIATO) non sia in grado di pagare il proprio debito.
  5. Generalmente in questi casi l’erogazione del finanziamento è subordinata a DUE ISTRUTTORIE:
    1. Quella di chi presta i soldi (banca finanziatrice);
    2. Quella di chi presta la garanzia (fondo centrale di garanzia, garante);
  6. Per i finanziamenti di importo non superiore ad euro 25.000,00 la legge dispone che l’intervento del fondo centrale di garanzia (GARANTE) sia concesso gratuitamente, e senza valutazione, che NON SIGNIFICA SENZA ISTRUTTORIA; l’istruttoria sarà rapida e automatica (si spera) ma dovrà per forza esserci perché dovrà concludersi con un esito di accoglimento della richiesta di garanzia a favore della banca;
  7. L’esistenza di una seppur minima istruttoria da parte del fondo centrale di garanzia (GARANTE) è inoltre confermata dal fatto che la legge autorizza espressamente la banca ad erogare le somme “senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria” da parte del garante;
  8. L’esistenza di una altrettanto obbligatoria istruttoria da parte della banca è prevista dalla legge e prevede:
    • La dichiarazione autocertificata da parte dell’imprenditore/professionista che l’impresa / attività professionale sia stata danneggiata dell’emergenza COVID-19;
    • La verifica che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
    • L’acquisizione dell’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto;
    • La verifica che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
    • La verifica che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
  9. Sebbene la legge lo preveda espressamente è inverosimile che una banca si renda disponibile ad erogare il credito prima di avere la certezza della garanzia;
  10. È altrettanto inverosimile che una banca presti i soldi senza comprendere nella propria istruttoria la valutazione del merito creditizio cioè della capacità di rimborso dell’impresa o del professionista. Ma la capacità di rimborso dipende da come sarà l’azienda domani, non a come lo era ieri né a come lo è oggi: lo scenario post emergenza potrebbe portare l’impresa a rivedere il proprio modello di business e, in casi più difficili, dover riflettere sulle prospettive di prosecuzione dell’attività.

In conclusione si rinnova l’invito a NON PRECIPITARSI IN BANCA prima di aver effettuato una seria auto valutazione della propria attività imprenditoriale e professionale, meglio se affiancati dal proprio professionista di fiducia.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 15 aprile 2020

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