Gentile Cliente,
come già specificato con informativa n. 25 alla quale si rimanda, il D.L. 23/2020 prevede, per i nuovi finanziamenti di importo non superiore ad € 25.000,00 richiesti da piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti l’attività di impresa arti o professioni la cui impresa è stata danneggiata dalla emergenza COVID-19, la possibilità di ottenere la garanzia del 100% del fondo centrale di garanzia.
Prima di scaricare il modulo di richiesta di garanzia (Allegato) è importante sapere che:
- Scegliere di contrarre nuovi debiti senza una adeguata analisi della propria situazione non garantisce la continuità aziendale. Anzi, nel medio termine, potrebbe anche rivelarsi controproducente.
- Oggi più che mai la speranza di vita delle aziende è legata a questi fattori:
- effettuare un’analisi dell’impatto della crisi in corso sulla propria realtà, per avere la consapevolezza della situazione;
- reagire rapidamente al cambiamento, impostare una strategia o un piano di azione, anche facendo scelte radicali per adattare la propria realtà alle mutate condizioni del mercato;
- garantire la capacità dell’impresa di continuare a operare in un arco temporale minimo di dodici mesi; fare una previsione dei flussi di cassa ragionevolmente attendibili in un arco temporale di 6/12 mesi (incassi prospettici e uscite finanziarie per impegni già presi);
- saper valutare la solvibilità dei propri clienti: in un momento in cui la crisi di liquidità rischia di paralizzare le aziende non basta lavorare ma è di vitale importanza saper valutare quali clienti saranno in grado di onorare i propri debiti; né più né meno di quello che le fanno le banche quando prestano il denaro;
- saper spiegare/raccontare il progetto di business, o anche semplicemente come si pensa di uscire dalla crisi, ai nostri partner di riferimento (le banche che ci presteranno i soldi, i fornitori che dovranno fidarsi di noi, ecc.) con argomentazioni convincenti e sostenute da numeri attendibili.
- NON È VERO che la banca concederà il finanziamento senza fare alcuna istruttoria. L’assenza di istruttoria di cui si sente tanto parlare non è quella della banca ma quella del fondo centrale di garanzia e, come vedremo, anche in questo caso una minima istruttoria c’è sempre.
- Questo tipo di finanziamenti vede infatti coinvolti tre soggetti:
- L’imprenditore / professionista che chiede i soldi (FINANZIATO);
- L’istituto di credito (banca) che glieli presta (FINANZIATORE);
- L’istituto centrale di garanzia (GARANTE) che presta la garanzia a favore della banca (FINANZIATORE) nel caso in cui l’imprenditore/professionista (FINANZIATO) non sia in grado di pagare il proprio debito.
- Generalmente in questi casi l’erogazione del finanziamento è subordinata a DUE ISTRUTTORIE:
- Quella di chi presta i soldi (banca finanziatrice);
- Quella di chi presta la garanzia (fondo centrale di garanzia, garante);
- Per i finanziamenti di importo non superiore ad euro 25.000,00 la legge dispone che l’intervento del fondo centrale di garanzia (GARANTE) sia concesso gratuitamente, e senza valutazione, che NON SIGNIFICA SENZA ISTRUTTORIA; l’istruttoria sarà rapida e automatica (si spera) ma dovrà per forza esserci perché dovrà concludersi con un esito di accoglimento della richiesta di garanzia a favore della banca;
- L’esistenza di una seppur minima istruttoria da parte del fondo centrale di garanzia (GARANTE) è inoltre confermata dal fatto che la legge autorizza espressamente la banca ad erogare le somme “senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria” da parte del garante;
- L’esistenza di una altrettanto obbligatoria istruttoria da parte della banca è prevista dalla legge e prevede:
- La dichiarazione autocertificata da parte dell’imprenditore/professionista che l’impresa / attività professionale sia stata danneggiata dell’emergenza COVID-19;
- La verifica che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
- L’acquisizione dell’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto;
- La verifica che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- La verifica che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- Sebbene la legge lo preveda espressamente è inverosimile che una banca si renda disponibile ad erogare il credito prima di avere la certezza della garanzia;
- È altrettanto inverosimile che una banca presti i soldi senza comprendere nella propria istruttoria la valutazione del merito creditizio cioè della capacità di rimborso dell’impresa o del professionista. Ma la capacità di rimborso dipende da come sarà l’azienda domani, non a come lo era ieri né a come lo è oggi: lo scenario post emergenza potrebbe portare l’impresa a rivedere il proprio modello di business e, in casi più difficili, dover riflettere sulle prospettive di prosecuzione dell’attività.
In conclusione si rinnova l’invito a NON PRECIPITARSI IN BANCA prima di aver effettuato una seria auto valutazione della propria attività imprenditoriale e professionale, meglio se affiancati dal proprio professionista di fiducia.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 15 aprile 2020