Gentile Cliente,
si porta all’attenzione che è stato pubblicato in G.U. il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’interno del quale sono contenute, fra l’altro, le prime misure volte al sostegno della liquidità delle imprese.
L’intervento normativo non prevede misure con le quali vi sia una incondizionata iniezione di liquidità al sistema produttivo, bensi prevede, nella sostanza, un meccanismo attraverso il quale le imprese potranno richiedere al sistema bancario nuova finanza (contraendo quindi ulteriori debiti), tramite procedure, più o meno articolate, con il beneficio che tali nuove linee di credito potranno, a determinate condizioni, fruire della garanzia offerta dai soggetti istituzionali individuati dal provvedimento (SACE, Fondo di garanzia per le PMI, Confidi).
I meccanismi di accesso a tali nuove linee di credito sono articolati, subordinati al rispetto di determinati requisiti e necessiteranno quindi che le imprese si interfaccino con gli Istituti di Credito, previe le opportune valutazioni sulla coerenza delle misure rispetto alle proprie prospettive di operatività.
A tale riguardo nella giornata del 9 aprile 2020 u.s. l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha già inviato a tutti gli Istituti di Credito associati un primo set di informazioni finalizzate a mettere gli stessi nella condizione di ricevere ed elaborare le domande che perverranno nelle prossime settimane.
Le garanzie statali sui prestiti bancari sono quindi un capitolo centrale del “Decreto liquidità” (D.L. 8/4/2020 n. 23 in G.U. 9/4/2020) ed opereranno attraverso due canali di accesso, entrambi comunque condizionati all’acquisizione della preventiva autorizzazione da parte della UE:
1 – Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Art. 13 D.L. 8 aprile 2020 n. 23);
2 – Sace (Art. 1 D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato una prima importante e schematica illustrazione delle misure introdotte con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che di seguito si ritiene utile richiamare:
1 – Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Art. 13 D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
Giova rammentare che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, quindi già ben noto agli operatori finanziari.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Con il D.L. 23/2020 è stata sostanzialmente estesa la platea di soggetti e di operazioni che già prima potevano fruire delle agevolazioni garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Le misure a sostegno della liquidità previste dal D.L. 23/2020 con intervento della garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, sono incardinate sulle seguenti caratteristiche:
- Gratuità della garanzia,
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro,
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata,
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato,
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus,
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario,
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020,
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento,
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti,
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00,
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo,
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio;
(Fonte: sito MISE, https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole#fondo)
Si ricorda che in generale la misura in oggetto prevede il rilascio di una autocertificazione di sussistenza di danneggiamento da COVID-19 in relazione alla quale va prestata la massima cautela.
2 – Sace (Art. 1 D.L. 8 aprile 2020 n. 23)
Le misure a sostegno della liquidità previste dal D.L. 23/2020 con intervento della garanzia statale, sono riservate alle imprese di grandi dimensioni ed alle Piccole e Medie Imprese, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia come sopra descritto; esse sono incardinate sulle seguenti caratteristiche:
Si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:
- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
(Fonte: sito MISE, https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole#fondo)
I finanziamenti garantiti tramite meccanismo “SACE” devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in sedi operative collocate su territorio italiano.
L’impresa beneficiaria assume l’impregno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non distribuire dividendi nel corso del 2020.
L’ottenimento della garanzia pubblica “SACE” comporta il sostenimento di costi per commissioni annuali differenziati per dimensione del soggetto e per anno.
In fine si deve rammentare che, fatto salvo il caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI con tetto al 25% del fatturato 2019 non superiore a 25 mila Euro (caso n. 1 della tabella in allegato), in generale è prevista comunque la fase istruttoria e di valutazione del merito creditizio del richiedente.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 10 aprile 2020