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Emergenza COVID-19 – Comunicato stampa n. 22 – DL 18/2020 (Cura Italia) Indennità di 600 Euro – link per la domanda

Gentile Cliente,

la circolare n. 49  dell’INPS, pubblicata il 30 marzo 2020 definisce l’ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 (“Cura Italia”) e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.

Accesso alla domanda:

 Si ricorda di premunirsi di PIN INPS, anche in versione semplificata o dell’identità digitale SPID.

 Al seguente link:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539

a partire dal primo aprile 2020 è possibile procedere alla presentazione della domanda; si ricorda di tenere a portata di mano le proprie coordinate bancarie.

I beneficiari:

Nel D.L. 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia”, sono elencati i beneficiari dell’indennità di 600 euro, in particolare:

  1. l’art. 27, prevede che l’indennità spetta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. l’art. 28, prevede che l’indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rispetto all’ambito soggettivo sono stati inoltre sciolti alcuni dubbi sulla platea dei beneficiari e in particolare beneficiano della misura di sostegno:

  • i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO (Agenti di commercio),
  • i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della L. n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonomo,
  • i soci lavoratori di società di persone e capitali, iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 31 marzo 2020

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