Gentile Cliente,
in risposta alle moltissime richieste pervenute in questi giorni, si analizza la tematica della vendita con consegna a domicilio del cliente come alternativa alla chiusura totale di quelle attività di vendita al dettaglio per le quali il DL 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione.
Cosa prevede la norma:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Molti negozi che vedono sospeso, per espressa previsione normativa, l’esercizio della loro attività, continuano a ricevere attraverso molteplici canali (telefono e social media su tutti) richieste di consegna a domicilio da parte dei clienti.
Allo stato stato attuale le uniche attività per le quali è espressamente prevista la consegna a domicilio sono quelle di ristorazione.
Per tutte le altre bisogna rifarsi all’allegato 1 del citato decreto e, per maggior prudenza, confrontarsi con l’autorità di Pubblica Sicurezza competente.
L’allegato 1 ammette l’esercizio delle seguenti attività:
Ipermercati |
Supermercati |
Discount di alimentari |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele- comunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) |
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e mate- riale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
Farmacie |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucida- tura e affini |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
La raccolta di ordini per via telefonica con consegna della merce direttamente al domicilio del cliente e pagamento contestuale o successivo alla consegna medesima si configura come attività di vendita per corrispondenza.
La vendita per corrispondenza è regolata dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 il quale, all’art. 18, vieta l’invio di prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
In questi casi infatti l’intenzione del cliente all’acquisto si perfeziona sul catalogo, mentre la consegna dei beni viene poi effettuata tramite servizio postale, o con mezzi di trasporto di cui provvede la ditta venditrice.
L’inizio della attività di vendita per corrispondenza, secondo le caratteristiche sopra citate, è soggetto a SCIA, segnalazione certificata di inizio attività.
ATTENZIONE: anche la vendita per corrispondenza con consegna a domicilio del cliente/consumatore è soggetta ai severi protocolli sanitari attualmente vigenti per il contenimento del COVID19.
È pertanto assolutamente necessario verificare con il vostro consulente per la sicurezza la sussistenza dei requisiti per il rispetto dei protocolli sanitari durante tutte le fasi della vendita per corrispondenza, non ultime quelle che riguardano il confezionamento, l’effettuazione del trasporto e la consegna delle merci al domicilio del cliente.
Si invitano i clienti che intendono ricevere maggiori informazioni a contattare lo studio secondo le modalità comunicate per questo periodo di emergenza.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 20 marzo 2020