Gentile Cliente,
il D.L. 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia”, all’art. 65, ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero “negozi e botteghe”.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 che qui di seguito si riepilogano:
Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita’ delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
In relazione a tale argomento si evidenzia che la attuale situazione di emergenza generata dall’evolversi dell’epidemia “Coronavirus” potrebbe indurre a ritenere sussistenti i presupposti per non pagare i canoni di locazione in scadenza in tale periodo.
La risposta in linea di principio è negativa: I CANONI DI LOCAZIONE DEVONO ESSERE PAGATI REGOLARMENTE.
Tuttavia, qualora ci si trovi in una reale condizione di estrema difficoltà, fatto salvo l’esame del singolo contratto in essere, una risposta potrebbe giungere dall’art. 1256 Codice Civile che dispone quanto segue:
- L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
- Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Di fatto dunque una possibilità per il conduttore potrebbe essere quella di sostenere di trovarsi nella situazione di cui all’art. 1256 del c.c., quindi in una situazione di temporanea impossibilità ad adempiere all’obbligazione per causa non imputabile al debitore.
Naturalmente la situazione di temporanea impossibilità deve essere reale e comprovabile, in quanto in difetto ci si potrebbe esporre a rischi di ordine civile e penale.
In questo caso si potrebbe, per scrupolo, inviare al locatore una comunicazione ad hoc, di cui si allega un fac simile.
Fac simile lettera al locatore ex art. 1256 c.c.
Naturalmente resta fermo che l’inadempimento espone comunque il conduttore alla possibilità che il locatore agisca giudizialmente per lo sfratto (conseguente la risoluzione per inadempimento).
In caso di assoluta indisponibilità del locatore ad addivenire ad una dilazione è comunque consigliabile rivolgersi immediatamente ad un legale.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
C&C Associati s.r.l. s.t.p. – 20 marzo 2020