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Emergenza COVID-19 – Comunicato stampa n. 5 – DL 18/2020 Sospensione rate finanziamenti e leasing

Gentile Cliente,

l’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che, a seguito di comunicazione, e qualora ricorrano i requisiti, si possa richiedere l’accesso alle seguenti misure agevolative:

 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;


c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla comunicazione con la quale viene richiesto l’accesso alle dette misure deve essere allegata anche una autocertificazione con la quale l’Impresa attesta ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Sarà poi necessario, anche tramite l’Istituto di Credito, verificare se si rientra nell’ambito della definizione di c.d. “microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia“.

Nelle more della definizione di una procedura univoca da parte degli Istituti di Credito, Vi mettiamo a disposizione un fac simile di comunicazione per la richiesta di applicazione delle disposizioni di cui alla citata normativa.

Fac simile richiesta

Per i soggetti costituiti sotto forma di società di capitale e dotati di un organo amministrativo collegiale si suggerisce di procedere con la preventiva formalizzazione di una delibera del Consiglio di Amministrazione, laddove non vi sia una delega impartita ad uno o più amministratori in forma disgiunta.

La delibera del consiglio di amministrazione potrebbe avere come oggetto il seguente:

  1. Applicazione delle misure di favore di cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Varie ed eventuali.

Il contenuto potrebbe prevedere conseguentemente un testo come quello di seguito indicato.

Il Presidente informa i presenti che, a seguito delle condizioni di tensione finanziaria e carenza di liquidità, generatesi per effetto della diffusione del virus c.d. Covid 19, si rende opportuno provvedere con la richiesta  di applicazione delle misure di favore di cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a tutti gli Istituti di Credito con i quali opera la società, nonché alle società con le quali sono stati sottoscritti contratti di locazione finanziaria.

Si apre un’ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

delibera

preso atto della temporanea situazione di carenza di liquidità generatesi in conseguenza della diffusione del c.d. virus COVID-19, di provvedere con la richiesta  di applicazione delle misure di favore di cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a tutti gli Istituti di Credito con i quali opera la società, nonché alle società con le quali sono stati sottoscritti contratti di locazione finanziaria; a tale fine viene dato ampio mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione affinché provveda alla formalizzazione della richiesta nonché al perfezionamento di tutti gli atti necessari a ottenere i benefici di cui  all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Si fa presente che  le misure di favore di cui all’art. 56, c. 2, lettere a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sono applicabili, in presenza degli altri requisiti di Legge, solo laddove effettivamente possa essere dimostrato, anche a posteriori, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, in quanto, diversamente, si incorre in potenziali sanzioni di ordine civile e penale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 
C&C Associati s.r.l. s.t.p.

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